Un’anticipazione della 200.ma pubblicazione, su “Osservatorio delle fonti”, maggio 2018
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A Maggio il resto della lettura!
Un’anticipazione della 200.ma pubblicazione, su “Osservatorio delle fonti”, maggio 2018
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A Maggio il resto della lettura!
[Sul sito federalismi.it il testo completo]
Il referendum istituzionale del 2 giugno 1946 ebbe una gestazione lunga e complessa di cui occorre tener conto per comprendere sino in fondo il contesto in cui si svolse e il lascito che ancora oggi celebriamo, come momento fondativo della nostra recente storia repubblicana. Nei tre anni che precedettero quella data affondano le loro radici gli eventi che condussero alla fase “costituente” (essi stessi in realtà eventi “costituenti”) e che strinsero, e stringono tutt’oggi, scelta per la Repubblica e Costituzione in un unico disegno, cementato dal ruolo fondamentale della politica e dei partiti. La cesura con il regime fascista, infatti, si era avuta tre anni prima ed esattamente la sera del 24 luglio 1943 quando a Palazzo Venezia si riunì il Gran Consiglio che approvo, a seguito di una drammatica riunione, l’ordine del giorno Grandi con cui si richiedeva l’immediato ripristino di tutte le funzioni statali “attribuendo alla Corona, al Gran Consiglio, al Governo, al Parlamento, alle corporazioni i compiti e le responsabilità stabiliti dalle nostre leggi statutarie e costituzionali”, e con cui si invitava il Re ad assumere l’effettivo comando delle Forze armate, ai sensi dell’art. 5 dello Statuto del Regno. Il giorno successivo Mussolini, recatosi dal Re per riferirgli delle decisioni assunte dal Gran Consiglio, fu dichiarato dimissionario dallo stesso Re ed arrestato subito dopo. Sempre il 25 luglio il Re nominò Badoglio Presidente del Consiglio, con l’intento di proseguire la guerra e di restaurare il precedente ordinamento statutario. Tutto quello che successe di li in poi fu imprevedibilmente (per coloro che immaginavano di ripristinare l’ordine precedente) connesso all’impetuoso irrompere dei partiti politici nella vita politico-istituzionale italiana. Così, il 3 agosto successivo il Comitato presieduto da Bonomi presentò la richiesta di rottura dell’Alleanza con la Germania e di cessazione della guerra cui seguì, come noto, il tentativo del Re e di Badoglio di rompere, senza fortuna poichè privi di qualunque progetto politico, l’Alleanza. Dopo l’8 settembre e con un Italia quasi completamente in balia dei tedeschi, i partiti politici antifascisti presero in mano i destini dell’Italia e, oltre ad organizzare la resistenza militare, il 16 ottobre dello stesso anno si costituirono in Comitato di liberazione nazionale e chiesero il diritto di autodecisione istituzionale per il popolo italiano alla fine della guerra e, intanto, la formazione di un governo provvisorio con pieni poteri, costituito dai medesimi partiti… (segue)
Qualche giorno fa i mezzi di comunicazione hanno dato particolare rilievo alla deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura che in una riunione di insediamento presieduta dal Capo dello Stato, ha dichiarato “ineleggibile” Teresa Bene, che il Parlamento in seduta comune aveva eletto tra i componenti laici di Palazzo dei Marescialli. La decisione è stata presa all’unanimità su proposta della Commissione verifica titoli, che ha ritenuto che Teresa Bene non avesse 15 anni di esercizio della professione forense, richiesti dall’articolo 104 della Costituzione per l’elezione a membro laico in alternativa al titolo di professore ordinario in materie giuridiche.
E’ notizia di ieri che la stessa Bene ha scritto una lunga lettera alla Presidente della Camera per chiedere che le Camere (convocate per il 14 ottobre) non votino un altro candidato prima di verificare la regolarità dei suoi requisiti che, a sua detta, dovrebbero essere valutati dal Parlamento. Alla richiesta i Presidenti delle due Camere hanno risposto negativamente, ritenendo che non competa al Parlamento tale valutazione.
Probabilmente, data la decisa e pronta reazione dei due Presidenti, il 14 ottobre si tenterà ugualmente la nuova elezione, probabilmente insieme a quella per i due giudici della Corte costituzionale. La Bene non ha ancora specificato se, dopo le prime dichiarazioni in tale direzione, abbia o meno presentato ricorso al TAR contro il provvedimento del C.S.M., ma non essendo stato ancora pubblicato il provvedimento in oggetto, manca al momento l’oggetto stesso di un eventuale ricorso in sede amministrativa.
Gli scenari possibili a questo punto sono diversi, ma prima di configurarli è opportuno, con le fonti disponibili tentare di ricostruire la vicenda “giuridica” circa la presenza o meno dei requisiti.
Dei due requisiti quello che più parrebbe facilmente verificabile è quello relativo lo status accademico, cioè l’essere professore ordinario di università in materie giuridiche. Per inciso va invece sottolineato che anche su questo si sono resi necessari interventi interpretativi, in relazione ad esempio all’essere o meno ancora in servizio. Sul punto, con riguardo ad un giudice costituzionale (per cui il requisito è analogo) di nomina del Capo dello Stato, la Corte precisò che il riferimento della norma è solo alla qualifica di professore ordinario, senza che rilevino le funzioni in concreto e attualmente esercitate.
Dunque, in teoria, e portando alle estreme conseguenze il discorso della Corte di potrebbe dire che si può essere nominati per il solo fatto di aver acquisito la qualifica di professore ordinario di università in materie giuridiche, anche se non è attuale l’insegnamento.
Circa il requisito dell’esercizio della professione di avvocato, per almeno quindici anni, è indubbio che la formula, “esercizio” voglia riferirsi ad una pratica effettiva della professione.
Ora la verificabilità di tale requisito in caso di meri professionisti è relativamente semplice. Più complessa nel caso di professori universitari che, come noto, possono esercitare solo alle condizioni previste dall’ordinamento universitario, secondo cui unicamente il regime a tempo definito consente l’esercizio effettivo di una attività professionale continuativa
Per i professori a tempo pieno l’art. 51 del T.U. vieta esplicitamente qualsiasi attività professionale, dato l’impegno orario richiesto dallo stesso tempo pieno, che rende materialmente impossibile cumulare le due professioni. Peraltro alcuni statuti universitari (come ad esempio quello della seconda Università di Napoli, sede della Bene) riproducono testualmente il divieto.
L’iscrizione all’elenco speciale (cui risulta iscritta Teresa Bene), dunque, non può equivalere ad esercizio di professione forense: al contrario l’iscrizione a quell’elenco è probabilmente indice di un regime a tempo pieno che vieta l’esercizio della professione. I pareri del Consiglio nazionale forense sul punto sono univoci: il professionista può esercitare la professione nel libero foro solo se è iscritto all’albo ordinario.
Tutto ciò a patto che si voglia dare un’interpretazione rigorosa della norma, nella sua espressione letterale. Seguendo, invece, il filo del ragionamento della Corte costituzionale con riferimento al requisito dell’attualità dell’insegnamento, anche nel caso dell’esercizio della professione si potrebbe sensatamente giungere a ritenere che esso vi è, nel momento in cui si è raggiunta la qualifica, senza che rilevi l’attualità della funzione. I professori di università di materie giuridiche che optano per il tempo pieno, pur essendo abilitati all’esercizio della professione, non hanno altra scelta che quella dell’elenco speciale, nel caso intendano esercitare una qualche pratica forense, anche se non di libero foro.
Così non è, poiché invece, è sempre prevalsa un’interpretazione diversa, ma il caso odierno, pone certamente il problema, poiché costringe ad interrogarsi, sulla ratio della norma costituzionale che prevede la presenza di membri non togati eletti dal Parlamento.
Come ha ben sottolineato la Corte, essa consiste nell’ evitare che l’ordine giudiziario abbia a porsi come un corpo separato (Corte cost., sentenza 142 del 1973), e dunque la presenza dei requisiti di professionalità da parte dei candidati costituisce un elemento strumentale, volto ad evitare una politicizzazione dell’elezione stessa.
In conclusione. E’ evidente che sulla base di una interpretazione letterale e rigorosa la prof.ssa Bene non ha i requisiti previsti per l’elezione. Come è evidente che il C:S:M non si è voluto discostare da questa interpretazione, aprendo verso soluzioni di maggiore flessibilità, pur in presenza di una designazione parlamentare con maggioranza qualificata.
In tutto ciò non ha certamente a giovato a Teresa Bene il fatto di essere indicata come candidata “ideale” dal Ministro di Grazia e Giustizia, cioè dall’organo da cui massimamente il C.S.M. vuole realizzare la sua indipendenza.
Forse proprio questa circostanza ha impedito un esito diverso della vicenda, fosse anche l’evitare un muro contro muro finale, che ben si poteva scongiurare o dirigendosi su altre candidature, oppure in una verifica informale e preliminare dei titoli senza giungere all’udienza pubblica. In realtà nessuno ha voluto evitare lo scontro, perché è evidente che l’accaduto costituisce una delle tante punte di emersione del conflitto politica-magistratura, tanto più preoccupante quanto il fatto che ultimamente neppure la presenza e l’opera del Presidente della Repubblica riesce a contenere.
I “tempi” e le “priorità” delle riforme tra ricette tecniche ineccepibili e necessità di soluzioni politiche indispensabili
Nelle sedute del 31 luglio e del 1 agosto, dopo giorni di ostruzionismo in Aula, sono stati approvati gli articoli 1 e 2 dell’A.S. n. 1429 – A che riguardano rispettivamente la composizione del Parlamento, il primo, e la composizione e le funzioni del Senato, il secondo. Alla ripresa dei lavori, lunedi, 4 agosto, il percorso di revisione del bicameralismo è ripreso speditamente e sono stati approvati gli articoli riguardanti le regole di nomina dei senatori a vita (art. 3); la durata delle camere (art. 4); i regolamenti di funzionamento delle due Camere (artt. 5 e 6); i titoli di ammissione (art. 7); il divieto di mandato imperativo (art. 8); le regole sull’immunità (art. 6); l’indennità (art. 9).
Si sono così poste le basi per la modifica dell’assetto parlamentare che risulterà (se le votazioni successive confermeranno questa impostazione) diversificato in radice sia per la qualità della rappresentanza (il Senato diverrebbe realmente sede della rappresentanza delle autonomie territoriali), nonché per le funzioni della stessa rappresentanza (il Senato perderebbe la prevalente funzione legislativa, e si caratterizzerebbe per funzioni di raccordo con l’UE e con le altre autonomie, di valutazione e di controllo delle politiche pubbliche).
Da quanto si apprende dai mezzi di comunicazione, l’impasse che per qualche settimana sembrava aver bloccato il quadro politico parlamentare e (…Segue)
Editoriale federalismi 2014 (Scarica pdf)
E’ in uscita presso Mondadori Università, una nuova pubblicazione “I Diritti delle Persone”
“La protezione sociale è uno dei principali problemi dell’Unione Europea: l’allargamento a 27 Stati membri ha significativamente modificato la situazione precedente nei termini del rapporto tra popolazione complessiva e ricchezza. La superficie dell’Unione è aumentata più del 25%, la popolazione del 20%, la ricchezza solo del 5%; il PIL medio pro capite dell’Unione è conseguentemente diminuito più del 10% mentre le disparità regionali sono raddoppiate.
La politica di coesione sociale, dunque, è destinata a diventare un’emergenza dell’Unione perché le diseguaglianze e la povertà provocano gli stessi blocchi sistemici che si evidenziano nei singoli Stati.
Come possono affrontarsi tali problemi cercando di tenere in equilibrio le ragioni economico-sociali con i grandi principi di civiltà giuridica e primo fra tutti il rispetto della persona umana?
Il volume tenta di dare qualche risposta a questi problemi e, nel contempo, costituisce una rilettura degli stessi diritti in un virtuoso circuito con i doveri costituzionali.”