Qualche giorno fa i mezzi di comunicazione hanno dato particolare rilievo alla deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura che in una riunione di insediamento presieduta dal Capo dello Stato, ha dichiarato “ineleggibile” Teresa Bene, che il Parlamento in seduta comune aveva eletto tra i componenti laici di Palazzo dei Marescialli. La decisione è stata presa all’unanimità su proposta della Commissione verifica titoli, che ha ritenuto che Teresa Bene non avesse 15 anni di esercizio della professione forense, richiesti dall’articolo 104 della Costituzione per l’elezione a membro laico in alternativa al titolo di professore ordinario in materie giuridiche.
E’ notizia di ieri che la stessa Bene ha scritto una lunga lettera alla Presidente della Camera per chiedere che le Camere (convocate per il 14 ottobre) non votino un altro candidato prima di verificare la regolarità dei suoi requisiti che, a sua detta, dovrebbero essere valutati dal Parlamento. Alla richiesta i Presidenti delle due Camere hanno risposto negativamente, ritenendo che non competa al Parlamento tale valutazione.
Probabilmente, data la decisa e pronta reazione dei due Presidenti, il 14 ottobre si tenterà ugualmente la nuova elezione, probabilmente insieme a quella per i due giudici della Corte costituzionale. La Bene non ha ancora specificato se, dopo le prime dichiarazioni in tale direzione, abbia o meno presentato ricorso al TAR contro il provvedimento del C.S.M., ma non essendo stato ancora pubblicato il provvedimento in oggetto, manca al momento l’oggetto stesso di un eventuale ricorso in sede amministrativa.
Gli scenari possibili a questo punto sono diversi, ma prima di configurarli è opportuno, con le fonti disponibili tentare di ricostruire la vicenda “giuridica” circa la presenza o meno dei requisiti.
Dei due requisiti quello che più parrebbe facilmente verificabile è quello relativo lo status accademico, cioè l’essere professore ordinario di università in materie giuridiche. Per inciso va invece sottolineato che anche su questo si sono resi necessari interventi interpretativi, in relazione ad esempio all’essere o meno ancora in servizio. Sul punto, con riguardo ad un giudice costituzionale (per cui il requisito è analogo) di nomina del Capo dello Stato, la Corte precisò che il riferimento della norma è solo alla qualifica di professore ordinario, senza che rilevino le funzioni in concreto e attualmente esercitate.
Dunque, in teoria, e portando alle estreme conseguenze il discorso della Corte di potrebbe dire che si può essere nominati per il solo fatto di aver acquisito la qualifica di professore ordinario di università in materie giuridiche, anche se non è attuale l’insegnamento.
Circa il requisito dell’esercizio della professione di avvocato, per almeno quindici anni, è indubbio che la formula, “esercizio” voglia riferirsi ad una pratica effettiva della professione.
Ora la verificabilità di tale requisito in caso di meri professionisti è relativamente semplice. Più complessa nel caso di professori universitari che, come noto, possono esercitare solo alle condizioni previste dall’ordinamento universitario, secondo cui unicamente il regime a tempo definito consente l’esercizio effettivo di una attività professionale continuativa
Per i professori a tempo pieno l’art. 51 del T.U. vieta esplicitamente qualsiasi attività professionale, dato l’impegno orario richiesto dallo stesso tempo pieno, che rende materialmente impossibile cumulare le due professioni. Peraltro alcuni statuti universitari (come ad esempio quello della seconda Università di Napoli, sede della Bene) riproducono testualmente il divieto.
L’iscrizione all’elenco speciale (cui risulta iscritta Teresa Bene), dunque, non può equivalere ad esercizio di professione forense: al contrario l’iscrizione a quell’elenco è probabilmente indice di un regime a tempo pieno che vieta l’esercizio della professione. I pareri del Consiglio nazionale forense sul punto sono univoci: il professionista può esercitare la professione nel libero foro solo se è iscritto all’albo ordinario.
Tutto ciò a patto che si voglia dare un’interpretazione rigorosa della norma, nella sua espressione letterale. Seguendo, invece, il filo del ragionamento della Corte costituzionale con riferimento al requisito dell’attualità dell’insegnamento, anche nel caso dell’esercizio della professione si potrebbe sensatamente giungere a ritenere che esso vi è, nel momento in cui si è raggiunta la qualifica, senza che rilevi l’attualità della funzione. I professori di università di materie giuridiche che optano per il tempo pieno, pur essendo abilitati all’esercizio della professione, non hanno altra scelta che quella dell’elenco speciale, nel caso intendano esercitare una qualche pratica forense, anche se non di libero foro.
Così non è, poiché invece, è sempre prevalsa un’interpretazione diversa, ma il caso odierno, pone certamente il problema, poiché costringe ad interrogarsi, sulla ratio della norma costituzionale che prevede la presenza di membri non togati eletti dal Parlamento.
Come ha ben sottolineato la Corte, essa consiste nell’ evitare che l’ordine giudiziario abbia a porsi come un corpo separato (Corte cost., sentenza 142 del 1973), e dunque la presenza dei requisiti di professionalità da parte dei candidati costituisce un elemento strumentale, volto ad evitare una politicizzazione dell’elezione stessa.
In conclusione. E’ evidente che sulla base di una interpretazione letterale e rigorosa la prof.ssa Bene non ha i requisiti previsti per l’elezione. Come è evidente che il C:S:M non si è voluto discostare da questa interpretazione, aprendo verso soluzioni di maggiore flessibilità, pur in presenza di una designazione parlamentare con maggioranza qualificata.
In tutto ciò non ha certamente a giovato a Teresa Bene il fatto di essere indicata come candidata “ideale” dal Ministro di Grazia e Giustizia, cioè dall’organo da cui massimamente il C.S.M. vuole realizzare la sua indipendenza.
Forse proprio questa circostanza ha impedito un esito diverso della vicenda, fosse anche l’evitare un muro contro muro finale, che ben si poteva scongiurare o dirigendosi su altre candidature, oppure in una verifica informale e preliminare dei titoli senza giungere all’udienza pubblica. In realtà nessuno ha voluto evitare lo scontro, perché è evidente che l’accaduto costituisce una delle tante punte di emersione del conflitto politica-magistratura, tanto più preoccupante quanto il fatto che ultimamente neppure la presenza e l’opera del Presidente della Repubblica riesce a contenere.
